Convenzione›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 12 apr 1974
In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorità giudiziarie in Italia o in Marocco saranno rese esecutive sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti:
a) che la decisione sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle norme di diritto internazionale riconosciute nel paese in cui deve aver luogo l'esecuzione, salvo espressa rinuncia dell'interessato;
b) che le parti siano state regolamentate citate, rappresentate o dichiarate contumaci;
c) che la decisione, in base alla legge del paese in cui è stata pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata o sia suscettibile di esecuzione;
d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese in cui è richiesta la sua esecuzione o ai principi di diritto pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa non deve essere contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata;
e) che nessun giudice dello Stato richiesto sia stato investito di una domanda fra le stesse parti e per lo stesso oggetto prima della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede l'exequatur.
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