Convenzione›Titolo II
Art. 3
12 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano il regime di estradizione, destinati a persone residenti sul territorio di uno dei due paesi, saranno trasmessi per via diplomatica normale.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la facoltà per le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari o extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità del destinatario dell'atto sarà determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-3