Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 12 apr 1974
L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non è di sua competenza o se è per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-11