ConvenzioneTitolo III

Art. 20

In vigore dal 12 apr 1974
L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del paese in cui è richiesta su domanda di ogni parte interessata. La procedura per la relativa domanda è quella seguita dalla legge del paese in cui è richiesta l'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-20

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