Art. 20
ConvenzioneTitolo III

Art. 20

20 / 51
In vigore dal 12 apr 1974
L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del paese in cui è richiesta su domanda di ogni parte interessata. La procedura per la relativa domanda è quella seguita dalla legge del paese in cui è richiesta l'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-20