Convenzione›Titolo IV
Art. 35
In vigore dal 12 apr 1974
L'estradizione sarà rifiutata:
a) se i reati per i quali è stata richiesta sono stati commessi nello Stato richiesto;
b) se i reati sono stati giudicati per via definitiva nello Stato richiesto;
c) se per qualunque causa l'azione penale o la pena è estinta secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento della ricezione della richiesta di estradizione;
d) se trattandosi di reati commessi fuori del territorio dello Stato richiedente, da uno straniero, la legislazione del paese richiesto non consente il perseguimento dell'azione penale per gli stessi reati commessi fuori dal suo territorio da uno straniero.
L'estradizione potrà essere rifiutata se i reati formano oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono stati giudicati in uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-35