Convenzione›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 12 apr 1974
Se l'estradizione è richiesta contemporaneamente da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della relativa gravità e del luogo dei reati.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-40