Convenzione›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 12 apr 1974
Nel concedere l'estradizione, tutti gli oggetti che provengono da reato o che possono servire come mezzi di prova, trovati in possesso della persona estradata, al momento del suo arresto, o scoperti successivamente saranno sequestrati e consegnati, su richiesta dello Stato richiedente, a quest'ultimo.
Detta consegna potrà essere effettuata anche se la estradizione non può aver più seguito per l'evasione o per la morte dell'estradando.
Saranno tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi su detti oggetti, che dovranno essere restituiti, se tali diritti esistono, allo Stato richiesto, il più presto possibile e gratuitamente, al termine delle azioni penali esercitate nello Stato richiedente.
Lo Stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li giudichi necessari per il procedimento penale.
Esso potrà ugualmente, trasmettendoli, riservarsi di averli in restituzione per lo stesso motivo, obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.
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