ConvenzioneTitolo IV

Art. 46

In vigore dal 12 apr 1974
L'estradizione, in transito attraverso il territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra parte, sarà concessa su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno della domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un reato che dà luogo ad estradizione. Non sarà tenuto conto delle condizioni previste all' e relative alla durata delle pene. Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti: 1) qualora non sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente avvertirà lo Stato di cui sarà sorvolato il territorio ed attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo a) dell'. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio di cui allo e lo Stato richiedente invierà una domanda di transito alle condizioni previste ai paragrafi precedenti; 2) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente invierà una domanda di transito. Nel caso in cui lo Stato richiesto del transito chiedesse pure la estradizione, si potrà soprassedere al transito fino a che l'individuo reclamato abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo