ConvenzioneTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 12 apr 1974
Se le informazioni fornite dalla parte richiedente sono giudicate insufficienti al fine di consentire che la parte richiesta possa prendere una decisione in applicazione della presente convenzione, quest'ultima parte richiederà il necessario supplemento d'informazione e potrà fissare un termine per ottenerle.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-39

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