ConvenzioneTitolo V

Art. 48

In vigore dal 12 apr 1974
Le due parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie di ciascuna delle parti contro i cittadini dell'altra parte, nonché le misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia, in caso d'urgenza, tali notizie potranno essere comunicate per mezzo dell'Interpol.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-48

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