Convenzione›Titolo V
Art. 48
In vigore dal 12 apr 1974
Le due parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie di ciascuna delle parti contro i cittadini dell'altra parte, nonché le misure successive a dette condanne.
Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica.
Tuttavia, in caso d'urgenza, tali notizie potranno essere comunicate per mezzo dell'Interpol.
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