ConvenzioneTitolo VI

Art. 50

In vigore dal 12 apr 1974
Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se egli risiede nel territorio di uno dei due paesi. Tale certificato sarà rilasciato dal console del suo paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un paese terzo. Qualora l'interessato risieda nel paese in cui è presentata la domanda, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorità del paese di cui egli è cittadino.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-50

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