Convenzione›Titolo VII
Art. 51
In vigore dal 12 apr 1974
La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo non appena possibile.
La presente convenzione è applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere l'estradizione per crimini e delitti commessi anteriormente alla presente convenzione sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati.
Essa resterà in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui una delle parti contraenti avrà dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale.
(Seguono le firme).
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