Art. 1

In vigore dal 12 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.
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