ConvenzioneTitolo VI

Art. 49

In vigore dal 12 apr 1974
I cittadini di ciascuno dei due paesi godranno sul territorio dell'altro del beneficio dell'assistenza in giudizio alla pari dei nazionali purchè si attengano alla legge del paese nel quale sarà richiesta l'assistenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-49

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