Art. 51
ConvenzioneTitolo VII

Art. 51

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In vigore dal 12 apr 1974
La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo non appena possibile. La presente convenzione è applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere l'estradizione per crimini e delitti commessi anteriormente alla presente convenzione sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati. Essa resterà in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui una delle parti contraenti avrà dichiarato di volerne fare cessare gli effetti. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale. (Seguono le firme).
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