Convenzione›Titolo IV
Art. 47
47 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamerà nè spese di procedura, nè spese di carcerazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-47