Convenzione

Art. 29

In vigore dal 22 gen 1974
1) Il funzionario consolare può, nell'ambito della circoscrizione consolare, incontrarsi e comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, prestar loro aiuto, dare consigli e, in caso di necessità, prendere provvedimenti per fornire loro assistenza giudiziaria. Lo Stato di residenza non limita in alcun modo al cittadino dello Stato d'invio l'accesso all'ufficio consolare. 2) Le competenti autorità dello Stato di residenza informano l'ufficio consolare dello Stato d'invio dell'arresto, fermo, o di qualsiasi misura limitativa della libertà personale del cittadino di questo Stato nell'ambito della circoscrizione consolare. 3) Il funzionario consolare può visitare e comunicare con il cittadino dello Stato d'invio che sia stato arrestato, fermato o sottoposto a qualsiasi misura limitativa della libertà personale oppure che sconti una pena detentiva, nell'ambito della circoscrizione consolare. Le facoltà indicate nel presente comma devono essere attuate in conformità con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza purchè, tuttavia, tali leggi o regolamenti non rendano tali facoltà inoperanti.
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