Convenzione

Art. 34

In vigore dal 22 gen 1974
1) I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a deporre come testimoni nei procedimenti giudiziari e amministrativi. Tuttavia nessuna misura coercitiva può essere applicata al funzionario consolare. 2) Le autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, nel richiedere la testimonianza di un funzionario consolare, prendono tutte le misure ragionevoli allo scopo di non intralciare l'adempimento delle funzioni consolari e, eventualmente, ricevono la deposizione nell'ufficio consolare e nella residenza del funzionario consolare. 3) Il funzionario consolare chiamato a prestare testimonianza può, in luogo del giuramento, rilasciare una dichiarazione che assicuri la verità dei fatti affermati. 4) I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, con essi conviventi, possono rifiutarsi di testimoniare sulle circostanze relative alle attività proprie dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-34

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