Convenzione
Art. 39
In vigore dal 22 gen 1974
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredità e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualità di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia.
Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui è vietata l'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-39