Convenzione
Art. 42
In vigore dal 22 gen 1974
1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attività consolare esplicata dai membri del personale della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio, ai quali è stato affidato l'adempimento delle funzioni consolari ed i cui nomi e cognomi siano stati comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2) L'esercizio delle funzioni consolari da parte dei membri del personale della rappresentanza diplomatica, di cui al comma 1) del presente articolo, non pregiudica il godimento dei privilegi e delle immunità ad essi spettanti in quanto membri del personale della rappresentanza diplomatica.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-42