Convenzione
Art. 44
In vigore dal 22 gen 1974
La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per l'Unione delle repubbliche
socialiste sovietiche
GROMYKO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-44