Convenzione

Art. 44

In vigore dal 22 gen 1974
La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche GROMYKO
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo