Convenzione
Art. 41
In vigore dal 22 gen 1974
Senza pregiudizio ai loro privilegi ed immunità, tutte le persone le quali, in conformità alla presente convenzione, godono dei privilegi e delle immunità, devono rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, inclusi le leggi ed i regolamenti relativi alla assicurazione e circolazione dei mezzi di trasporto.
Storico versioni
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