Convenzione

Art. 37

In vigore dal 22 gen 1974
1) I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie con loro conviventi, a condizione che siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e tasse ad eccezione: a) delle imposte indirette di natura tale che esse sono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà situati sul territorio dello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni dell'; c) delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza; d) delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, nonché dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni di cui all'; e) delle imposte di successione e di trasferimento percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni di cui all'; f) delle imposte e tasse percepite in rimunerazione di servizi resi. 2) I membri del personale di servizio che siano cittadini dello Stato d'invio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per il loro servizio.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo