Convenzione
Art. 25
In vigore dal 22 gen 1974
1) I locali dell'ufficio consolare e la residenza del capo dell'ufficio consolare sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere, statale, regionale, provinciale, comunale, a condizione che detti beni siano di proprietà o presi in affitto dallo Stato d'invio o da persona che agisca in suo nome.
Le stesse esenzioni si applicano:
a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto dei suddetti beni immobili;
b) alla proprietà, al possesso e all'uso dei beni mobili utilizzati per gli scopi dell'ufficio consolare.
2) Le disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo non si applicano:
a) alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi;
b) alle imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere cui sono soggette le persone che hanno concluso un contratto o atto con lo Stato d'invio o con persona che agisce in nome di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-25