Convenzione
Art. 32
In vigore dal 22 gen 1974
Le autorità dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli è dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perché egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunità previsti dalla presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-32