Convenzione

Art. 27

In vigore dal 22 gen 1974
Si deve permettere ai membri dell'ufficio consolare di muoversi liberamente nei limiti della circoscrizione consolare per esplicare le loro funzioni di servizio purchè ciò non sia contrario alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone in cui è vietato o limitato l'ingresso per motivi di sicurezza di Stato.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-27

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