Convenzione

Art. 23

In vigore dal 22 gen 1974
1) Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e dei suoi regolamenti, di terreni, edifici, parti di edifici per l'ufficio consolare o prestare aiuto allo Stato d'invio perché se li procuri in altra maniera. 2) Esso deve anche, in caso di necessità, prestare aiuto allo Stato d'invio perché ottenga gli alloggi occorrenti ai membri dell'ufficio consolare. 3) Quanto previsto dal presente articolo non dispensa lo Stato d'invio dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti urbanistici in vigore nei luoghi dove si trovano i relativi appezzamenti di terreno, edifici o parti di edifici.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo