Convenzione
Art. 19
In vigore dal 22 gen 1974
1) Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsiasi avaria nelle acque dello Stato di residenza, le competenti autorità dello Stato di residenza ne informano al più presto possibile l'ufficio consolare e gli danno notizia dei provvedimenti adottati per la salvezza dell'equipaggio, della nave e del carico.
Il capo dell'ufficio consolare può prestare ogni genere di assistenza alla nave, ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri nonché prendere provvedimenti per la conservazione del carico e la riparazione della nave.
Il capo dell'ufficio consolare può rivolgersi alle autorità dello Stato di residenza chiedendo che vengano adottati i provvedimenti stessi.
2) Il capo dell'ufficio consolare può prendere i provvedimenti necessari relativi alla nave ed al carico qualora il proprietario della nave, il comandante od un'altra persona autorizzata non sono in grado di farlo.
3) Il capo dell'ufficio consolare può anche prendere i provvedimenti relativi al carico ed alle provviste appartenenti a cittadini dello Stato d'invio e che fanno parte del carico di una nave sinistrata che si è arenata sulla costa dello Stato di residenza o nelle sue immediate vicinanze o che è stata rimorchiata in un porto della circoscrizione consolare.
4) Le competenti autorità dello Stato di residenza prestano l'assistenza al capo dell'ufficio consolare nei provvedimenti da lui adottati in merito al sinistro della nave.
5) La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano destinati al consumo interno.
Storico versioni
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