Convenzione

Art. 15

In vigore dal 22 gen 1974
1) Le autorità dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell', stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonché le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza. 2) Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorità dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se ciò è richiesto dalla legislazione di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-15

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