Convenzione

Art. 11

In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare può prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformità con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorità della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi. Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo