Convenzione
Art. 11
In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare può prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformità con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorità della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi.
Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-11