Convenzione

Art. 12

In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare: a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo; b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-12

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