Convenzione
Art. 12
In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare:
a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo;
b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-12