Art. 12
Convenzione

Art. 12

12 / 44
In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare: a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo; b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-12