Convenzione
Art. 17
In vigore dal 22 gen 1974
Le autorità dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui è necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi.
Il funzionario consolare può rivolgersi alle competenti autorità dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, può proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-17