Convenzione

Art. 17

In vigore dal 22 gen 1974
Le autorità dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui è necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi. Il funzionario consolare può rivolgersi alle competenti autorità dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, può proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo