Convenzione
Art. 22
In vigore dal 22 gen 1974
1) La bandiera dello Stato d'invio può essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.
2) Sull'edificio dell'ufficio consolare può essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-22