Convenzione
Art. 21
In vigore dal 22 gen 1974
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare può esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purchè esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-21