Convenzione

Art. 16

In vigore dal 22 gen 1974
1) Le competenti autorità dello Stato di residenza al più presto possibile informano l'ufficio consolare della morte sul territorio dello Stato di residenza del cittadino dello Stato d'invio e gli comunicano le notizie di cui dispongono in merito ai beni ereditari, agli eredi o legatari, nonché all'esistenza del testamento. 2) Le competenti autorità informano al più presto possibile l'ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza, qualora l'erede od il legatario sia cittadino dello Stato d'invio. Tale comunicazione viene fatta anche nel caso in cui le autorità dello Stato di residenza hanno notizia dell'apertura di una successione nel territorio di uno Stato terzo a favore di un cittadino dello Stato d'invio. 3) a) Le competenti autorità dello Stato di residenza comunicano al più presto possibile all'ufficio consolare i provvedimenti da esse adottati in merito alla conservazione e all'amministrazione dei beni ereditari che si trovano in detto Stato a seguito della morte di un cittadino dello Stato d'invio. b) Il funzionario consolare può prestare il suo concorso, direttamente o per mezzo di un delegato, alla messa in esecuzione delle misure previste dalla lettera a). 4) Se dopo il compimento delle formalità di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede o legatario dello Stato d'invio che non risieda nello Stato di residenza e che non abbia nominato ii suo rappresentante, i menzionati beni o le somme ricavate dalla loro vendita vengono trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per trasmissione all'erede a condizione che: a) le competenti autorità dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se è necessario, la consegna dei beni ereditari o della somma ricavata dalla loro vendita; b) tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; c) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5) Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio si trovi provvisoriamente nello Stato di residenza e muoia sul detto territorio, gli effetti, il danaro ed i preziosi che egli ha con sè saranno consegnati senza alcuna formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio. La consegna, e, ove necessario, l'esportazione di detti beni vengono effettuate con l'osservanza della legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo