Convenzione

Art. 14

In vigore dal 22 gen 1974
1) Il capo dell'ufficio consolare può, nell'ambito della sua circoscrizione, compiere nell'ufficio consolare, nella propria abitazione e altresì, su richiesta, nelle abitazioni dei cittadini dello Stato d'invio e a bordo delle navi dello Stato suddetto i seguenti atti: a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio; b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; c) redigere o certificare i contratti e gli strumenti unilaterali conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, a meno che essi non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza e non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza; d) redigere o certificare contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza o cittadini di un terzo Stato dall'altra, allorchè l'effetto giuridico di tali contratti si produce esclusivamente sul territorio dello Stato d'invio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; e) autenticare su documenti le firme di cittadini dello Stato d'invio; f) legalizzare i documenti e le copie degli stessi; g) tradurre atti e documenti e certificarne la traduzione; h) ricevere in deposito dai cittadini dello Stato d'invio documenti, denaro, valori ed altri beni ad essi appartenenti. 2) I documenti, il denaro, i valori e gli altri beni lasciati in deposito all'ufficio consolare in conformità al numero 1-h) del presente articolo possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformità alla legislazione di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo