Convenzione

Art. 13

In vigore dal 22 gen 1974
1) Il capo dell'ufficio consolare può: a) stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio; c) registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio. 2) Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza. 3) I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo