Convenzione
Art. 10
In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutela i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini comprese le persone giuridiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-10