Art. 10
Convenzione

Art. 10

10 / 44
In vigore dal 22 gen 1974
Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutela i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini comprese le persone giuridiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-10