Convenzione
Art. 7
In vigore dal 22 gen 1974
Lo Stato di residenza può informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non è più accettabile.
Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attività del membro dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-7