Convenzione

Art. 4

In vigore dal 22 gen 1974
1) Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato riconosciuto in tale qualità dallo Stato di residenza. Tale riconoscimento, dopo la presentazione delle lettere patenti, avrà luogo in forma di exequatur. 2) La rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio presenta al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza le lettere patenti in cui viene indicato il nome e cognome del capo dell'ufficio consolare, il suo rango, nonché la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare. 3) In attesa del rilascio dell'exequatur, lo Stato di residenza, quando ciò è necessario, autorizza l'esercizio temporaneo delle funzioni consolari. 4) Dopo il riconoscimento, anche provvisorio, le autorità dello Stato di residenza adottano i necessari provvedimenti perché il capo dell'ufficio consolare possa svolgere le sue funzioni e godere dei diritti, privilegi e immunità previsti dalla presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo