Convenzione
Art. 1
In vigore dal 22 gen 1974
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE
DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE
SOVIETICHE
animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi,
hanno deciso di concludere una convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana:
il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana on.
Amintore FANFANI,
il Presidente del Presidium del Soviet supremo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
il Ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S. Andrej Andrevitch GROMYKO,
i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato:
1) l'espressione "Ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato o vice consolato;
2) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
3) l'espressione "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualità;
4) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata dell'esercizio delle funzioni consolari;
5) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;
6) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
7) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
8) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare;
9) l'espressione "archivi consolari" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale di cifra, i documenti, libri e i mezzi tecnici adibiti alla cancelleria, nonché i mobili destinati a custodirli;
10) l'espressione "cittadini" comprende egualmente le persone giuridiche costituite in conformità alla legislazione di una delle due Parti contraenti.
Storico versioni
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