Convenzione

Art. 1

In vigore dal 22 gen 1974
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana on. Amintore FANFANI, il Presidente del Presidium del Soviet supremo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche: il Ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S. Andrej Andrevitch GROMYKO, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato: 1) l'espressione "Ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato o vice consolato; 2) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 3) l'espressione "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualità; 4) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata dell'esercizio delle funzioni consolari; 5) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare; 6) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare; 7) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; 8) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare; 9) l'espressione "archivi consolari" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale di cifra, i documenti, libri e i mezzi tecnici adibiti alla cancelleria, nonché i mobili destinati a custodirli; 10) l'espressione "cittadini" comprende egualmente le persone giuridiche costituite in conformità alla legislazione di una delle due Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo