Convenzione

Art. 2

In vigore dal 22 gen 1974
1) Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2) La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonché le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-2

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