Convenzione
Art. 5
In vigore dal 22 gen 1974
1) Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare è impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, la reggenza temporanea dell'ufficio consolare può essere affidata ad un funzionario o ad un impiegato dello stesso o di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio, oppure ad un funzionario della sua rappresentanza diplomatica.
Il cognome ed il nome di questa persona devono essere preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2) La persona incaricata della reggenza temporanea dell'ufficio consolare godrà delle facilitazioni, privilegi ed immunità del capo dell'ufficio consolare stabiliti dalla presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-5