Convenzione
Art. 24
In vigore dal 22 gen 1974
1) Gli edifici o parti di edifici nonché il terreno ad essi attinente, usati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nell'edificio, parti dell'edificio, o sul terreno ad essi attinente, usati esclusivamente per scopi consolari, senza il consenso del capo dell'ufficio consolare, del capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona da essi autorizzata.
2) La presente disposizione si applica altresì alla residenza privata del capo dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-24