Convenzione
Art. 28
In vigore dal 22 gen 1974
1) L'ufficio consolare può comunicare con il suo Governo o con la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari dello Stato d'invio nello Stato di residenza o con le altre rappresentanze diplomatiche e gli altri uffici consolari dello Stato d'invio. A tale scopo l'ufficio consolare può usare tutti i mezzi normali di comunicazione, i corrieri e le valigie con il sigillo ufficiale, la cifra ed il codice. Per l'uso dei normali mezzi di comunicazione, all'ufficio consolare vengono applicate le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
2) La corrispondenza di servizio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione da esso usati, nonché le valigie con il sigillo ufficiale e con timbri esternamente visibili, dimostranti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non sono soggette al controllo o al fermo da parte delle autorità dello Stato di residenza.
3) Le persone impiegate in qualità di corrieri per il trasporto delle valigie, citate al punto 2) del presente articolo, godono degli stessi diritti, privilegi e immunità di cui godono i corrieri diplomatici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-28