Convenzione
Art. 26
In vigore dal 22 gen 1974
Gli archivi consolari sono sempre inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari devono essere custoditi soltanto i documenti ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-26