Convenzione

Art. 26

In vigore dal 22 gen 1974
Gli archivi consolari sono sempre inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari devono essere custoditi soltanto i documenti ufficiali.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo