Convenzione

Art. 31

In vigore dal 22 gen 1974
1) L'ufficio consolare può, in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio. 2) Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo