Convenzione
Art. 31
In vigore dal 22 gen 1974
1) L'ufficio consolare può, in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio.
2) Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-31